La legittimità del licenziamento nell’ipotesi di danneggiamento dell’immagine dell’azienda
Con la sentenza n. 2904 dello scorso 13 febbraio, la Corte di Cassazione, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato da un Società automobilistica ad un proprio dipendente.
Nello specifico la condotta del dipendente consisteva nell’avere, sulla linea di assemblaggio dello schienale anteriore della macchina, volutamente inserito nei tubi ‘Protech’ carte ed altro materiale.
L’ex dipendente opinava a giustificazione della sua condotta, che trattavasi solo “scherzi” compiuti nei confronti dell’addetta ai controlli, evidenziando che tale comportamento non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dal C.C.N.L. quali causa di licenziamento.
Ai sensi dell’ art. 2119 c.c., sussiste la giusta causa del licenziamento in situazioni che, pur non concretizzandosi in inadempimenti del lavoratore, incidono in maniera tale sul rapporto fiduciario e tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo.
Generalmente i motivi che possono costituire giusta causa di licenziamento possono suddividersi in: falso infortunio e falsa malattia del dipendente; violazione del patto di non concorrenza; Scorretto uso dei permessi per ex legge 104/92; falsa timbratura del cartellino; rifiuto ingiustificato e reiterato del dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa; abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente; sottrazione di beni dell’azienda da parte del lavoratore; condotta extralavorativa penalmente rilevante e idonea a far venir meno il vincolo fiduciario; etc. etc.
Nel caso di specie, a causa dei fatti contestati dalla Società, si sarebbe venuta a determinare una possibile lesione dell’ immagine della stessa.
Sulla questione gli Ermellini rilevavano la mancanza dell’ animus iocandi, stante l’evidenza delle carte di risulta inserite nei tubi, ben visibili ed estraibili dall’addetta ai controlli, e la reiterazione della condotta che la qualificavano come un grave inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul lavoratore subordinato, e tale da penalizzarne il comportamento considerandolo come: “grave nocumento morale o materiale per l’azienda, pacificamente previsto dall’art. 10 del c.c.n.l. quale giusta causa di licenziamento” con la sola esclusione della massima sanzione.
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto, il licenziamento di Tizio era da considerare legittimo, e come tale, insuscettibile di dar luogo ad alcun risarcimento del danno patrimoniale.
Con la predetta pronuncia la Suprema Corte ha aderito ad altri precedenti giurisprudenziali e che qui si riportano per opportuna conoscenza:
“Il comportamento di un funzionario di banca, consistente in reiterate violazioni di regole organizzative e di istruzioni precise dell’istituto, essendo lesivo dell’immagine della banca verso i clienti e fonte di pericolo e di rischio per la stessa attività creditizia e concretandosi in fatti rivelatori della abituale inosservanza della normativa, pregiudica profondamente ed irreparabilmente il vincolo di fiducia e legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore.” (Cassazione civile sez. lav., 3 dicembre 1991 n. 12938); “La condotta del dipendente, volta a denigrare l’immagine dell’ azienda può costituire giusta causa di licenziamento allorquando si sia in presenza di una molteplicità di episodi che, oltre ad esprimere un’ intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinei una persistenza che è di per sé ulteriore negazione degli obblighi del dipendente, ed una pontenzialità negativa sul futuro adempimento di tali obblighi” (Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 14 settembre 2007, n. 19232).
